Un bel sito da visitare per i viaggiatori diretti in Francia
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Il sito ha un menu di navigazione sulla sinistra e una parte centrale dove si può selezionare il distretto ed avere quindi le informazioni dettagliate sulle aree di sosta presenti in quella zona specifica.
Sempre nel corpo centrale della home page, è presente una finestra da cui accedere e scaricare gratuitamente i files POI per una nutrita serie di navigatori.
Come usarlo : nella colonna di sinistra denominata 'Struttura' , cliccare sul simbolo + in corrispondenza di 'Strutture di accoglienza' , quindi selezionare la casella per visualizzare le informazioni desiderate ( Aree sosta camper e/o campeggi ). Sulla mappa verranno evidenziate tutte le Aree di sosta ed i campeggi collegati con i meravigliosi Parchi italiani.
Cliccando sul bollino evidenziato sulla mappa, si visualizzeranno le informazioni relative alla struttura.
Tip : per ingrandire la finestra centrale dedicata alla mappa, si può chiudere quella laterale destra cliccando su >> in alto a destra della colonna 'Operazioni sulla mappa'.
Aree sosta Parchi
Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.